Il diritto di cronaca è più importante della privacy!
Scusate, ma il povero profano che scrive era convinto che la privacy valesse solo a casa propria o quasi. Qui ci troviamo di fronte al caso di un (aspirante?)giornalista che "ruba" una risposta ad un politico, dunque non ad un pinco pallino ma ad uno che è già personaggio pubblico, "ruba" nel senso che registra la sua risposta senza che il politico lo sappia, probabilmente con l'intenzione di pubblicarla, ovviamente senza informare l'onorevole in questione.
Devo dire che la cosa non è molto corretta umanamente, ma, prima di tutto, Pecorella doveva essere più scaltro: si trovava infatti ad una trasmissione televisiva, non nel salotto di casa sua e parlava con un uomo del pubblico (leggi "elettorato") non con sua moglie. Il deputato, se non vuole essere sorpreso a dire cose poco consone, a prescindere che quella di chi ha chiesto sia o non sia una violazione, dovrebbe sorvegliare meglio le proprie parole. In secondo luogo ho dei dubbi sull'applicabilità dell' art. 615 Codice Penale a questo caso.
Art. 614 Violazione di domicilio
1)Chiunque si introduce nell'abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volonta' espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s'introduce clandestinamente o con inganno, e' punito con la reclusione fino a tre anni. 2)Alla stessa pena soggiace chi si trattiene nei detti luoghi contro l'espressa volonta' di chi ha diritto di escluderlo, ovvero vi si trattiene clandestinamente o con inganno. 3)Il delitto e' punibile a querela della persona offesa. 4)La pena e' da uno a cinque anni, e si procede d'ufficio, se il fatto e' commesso con violenza sulle cose, o alle persone, ovvero se il colpevole e' palesemente armato.
Art. 615 bis Interferenze illecite nella vita privata
Chiunque, mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell'articolo 614, e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Alla stessa pena soggiace, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chi rivela o diffonde mediante qualsiasi mezzo d'informazione al pubblico le notizie o le immagini, ottenute nei modi indicati nella prima parte di questo articolo. I delitti sono punibili a querela della persona offesa; tuttavia si procede d'ufficio e la pena e' della reclusione da uno a cinque anni se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione d'investigatore privato (1). (1) Articolo aggiunto dalla L. 8 aprile 1974, n. 98[1]
L'articolo fa riferimento ad un altro, sulla violazione di domicilio. Sembra dunque che i "luoghi" citati siano case, residenze, fabbriche e proprietà dell'interessato, ecc. e estendere la cosa ad uno studio televisivo (altrui) mi sembra eccessivo. La terza argomentazione a difesa del cronista-fai-da-te, senza voler andare, ovviamente, contro la decisione, quella vera, che prenderanno i magistrati, è quella solita: se Pecorella avesse saputo che l'intervistatore lo riprendeva, avrebbe detto o meglio avrebbe gridato (il reato di ingiuria, anche quello esiste...) ciò che ha gridato? Sempre, ovviamente, stando al racconto pubblicato e non comprovabile poichè la scheda del filmato, corpo del presunto reato, è sequestrata (!) Se l' amico di A. Didoni si fosse preso la premura di richiedere un'autorizzazione al politico, avrebbe potuto coglierlo mentre da in escandescenze in una circostanza non privata come quella di un cittadino che gli fa domande su una questione di pubblico rilievo? Su argomentazioni simili si basano servizi "a telecamera nascosta" de "Le Iene" (che infatti hanno avuto problemi) che sono comunque utile informazione e di Striscia la Notizia, che arriva ad adottare la tecnica anche con maghi di provincia, truffatori, ecc. (non certo personaggi notissimi). Il tutto in nome del diritto del pubblico di sapere. So benissimo che argomentazioni del genere sono allegramente sbandierate anche dai gossippari più incalliti, secondo cui il pubblico deve poter vedere le zinne della moglie del calciatore o il sedere dell'ambasciatore mentre sono al mare a prendere il sole (cosa di grandissimo interesse pubblico, no?) Ma qui è diverso e penso che sia la privacy a dover lasciare il passo stavolta, in una vicenda che sembra un po' la versione in piccolo di quella degli scatti a Villa La Certosa (dove tutto è ancora più sfumato).
[1] Fonte: Wikisource: Codice Penale , grassetti miei
[modificato il 7/31/2009]